Per gli Amministratori

Da alcuni anni si assiste alla proliferazione di svariate attività psicologiche che presentano contorni incerti e poco chiari e che vengono svolte da persone di diversa formazione. Considerata la mancanza di riferimenti di legge, l’articolazione didattica e formativa dei corsi è lasciata alla discrezionalità dei promotori e non esistono regolamenti che definiscano criteri e procedure per il riconoscimento dei corsi stessi. Già da ciò si evince il divario formativo che esiste con la figura professionale dello psicologo, che, per poter esercitare, deve conseguire una laurea quinquennale, svolgere un anno di praticantato e superare un Esame di Stato per potersi iscrivere all’Albo degli Psicologi.

È importante essere a conoscenza di questi aspetti, in modo da poter scegliere, consapevolmente, la figura cui rivolgersi o da inserire all’interno di un progetto/servizio. Spesso si incorre nell’errore di ritenere competenti persone che si occupano dell’individuo in un contesto di salutogenesi, meglio dello psicologo che, al contrario, si occupa di psicopatologia. Questa differenziazione è errata ed eccessivamente riduttiva in quanto lo psicologo non é solo colui che “cura” ma é anche quello che si occupa della promozione e del mantenimento del benessere psichico. Ad esempio, il counselling psicologico - che rientra fra le competenze previste dalla legislazione italiana per la figura dello psicologo - può essere praticato esclusivamente da psicologi, senza alcuna formazione aggiuntiva a quella prevista dalla normativa vigente per esercitare la professione.

Si devono ritenere “propri” alla professione dello psicologo quei mezzi (osservazione, colloquio, somministrazione di test) finalizzati alla conoscenza dei processi psichici. Questi strumenti sono di pertinenza esclusiva dello psicologo nella misura in cui vengono considerate, per la comprensione dell’interlocutore e quindi per l’interpretazione di quanto avviene nella relazione, schemi e teorie di riferimento che attengono alla scienza psicologica. È auspicabile che le Amministrazioni Pubbliche e gli organismi privati verifichino se lo specifico servizio che intendono affidare rientri o meno nell’ambito di competenza “regolamentato” e “riservato” alla professione di psicologo.

Da tali considerazioni ne consegue che:

• Le persone che dovessero esercitare attività ed utilizzare strumenti di indagine ex lege riservati agli psicologi abilitati ed iscritti all’Albo incorrerebbero in responsabilità penali.

• Le strutture/enti, pubblici e non, che dovessero affidare a tali persone incarichi che, per il loro oggetto e/o gli strumenti di indagine utilizzati, dovessero rientrare nell’ambito delle competenze riservate agli psicologi e dal cui espletamento derivassero danni di qualsivoglia tipo per l’utenza, sarebbero chiamati a risponderne nelle competenti sedi, civili e/o penali.

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