DECRETO LEGGE 172 del 26/11/2021

Gentile Collega, il  24 novembre scorso il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto legge 172,  contenente le misure per il contenimento del virus, con  diverse nuove disposizioni1.

Questa norma comporta un notevole cambiamento per gli Ordini professionali delle professioni sanitarie.

Nello specifico l'art. 1, lett. b) del DL 172 del 26/11/2021  stabilisce:

1) gli esercenti le professioni sanitarie sono obbligati alla vaccinazione e, dal 15 dicembre 2021, sono obbligati anche alle dosi di richiamo previste dal Piano nazionale di vaccinazione adottato con decreto dal Ministro della Salute. La vaccinazione è requisito “per l’esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative”: è pertanto esclusa   la possibilità di esercitare on line in quanto non è più possibile esercitare in alcuna forma.

2) l’esenzione è possibile solo se vi è pericolo per la salute e in presenza di un certificato del Medico di Medicina Generale tale da omettere o differire la vaccinazione.

3) l’Ordine territoriale attraverso il CNOP esegue la verifica della vaccinazione dei propri iscritti sulla Piattaforma Nazionale. Ove risultino Iscritti ed Iscritte non adempienti (non vaccinati oppure senza  la terza dose dopo 5 mesi dall’ultima o non esentati), l’Ordine invita con mail PEC gli interessati e le interessate  a produrre entro 5 giorni la documentazione comprovante la vaccinazione, l’esenzione, la prenotazione (della seconda dose) entro 20 gg successivi o la guarigione. Sono inoltre invitati, se dipendenti,  a indicare il proprio datore di lavoro.

4) decorsi i 5 giorni, l’Ordine territoriale accerta l’inadempimento, anche solo riferito alla dose di richiamo, e ne dà comunicazione al CNOP e al Datore di lavoro se presente. Questo adempimento è rilevante ai fini del buon funzionamento dell’Ordine, pena la sanzione dello scioglimento dell’Ordine con Decreto Ministeriale. L’Ordine adotta un atto di accertamento dell’inadempimento del singolo iscritto attraverso l’approvazione di un provvedimento amministrativo dichiarativo (non disciplinare) in Consiglio che determina l’immediata sospensione dall’esercizio della professione sanitaria ed è annotato sull’albo professionale.

5) la sospensione decade con la dichiarazione dell’interessato all’Ordine del completamento della vaccinazione con anche la dose di richiamo, e comunque la sospensione è efficace non oltre i sei mesi dal 15 dicembre 2021. Durante la sospensione non sono dovuti emolumenti di qualsiasi natura.

6) chi si iscrive per la prima volta ad un Ordine sanitario è obbligato all’adempimento dell’obbligo vaccinale ai fini dell’iscrizione.

7) per il periodo di vaccinazione differita o esentata con certificazione di cui al punto 2 il professionista dipendente può essere adibito a mansioni anche diverse senza decurtare la retribuzione.

8) per il periodo di vaccinazione differita o esentata con certificazione di cui al punto 2, il libero professionista continua a lavorare con le misure di sicurezza previste per legge e deve adottare entro il 15 dicembre le misure di sicurezza previste dal protocollo del Ministero della Salute di Concerto con il Ministro della Giustizia, e del Lavoro e delle politiche sociali.

 

Pertanto, al fine di velocizzare le eventuali  procedure di accertamento che dovessero pervenirti, ti preghiamo di verificare preventivamente:

  1. Qualora non avessi ancora effettuato la seconda dose, in quale data è prenotata la sua somministrazione;
  2. Qualora la seconda dose sia stata somministrata da più di 150 giorni, in quale data è prenotata la somministrazione di richiamo;
  3. Qualora tu fruisca di esenzione o di esonero, la eventuale data della loro scadenza

Si tratta di informazioni utili che potrai darci qualora ricevessi la PEC  di accertamento, esclusivamente in risposta alla medesima.

 

Per ulteriori approfondimenti visualizza il testo del nuovo art. 4 DL 44/2021 così come modificato dal DL 172/2021,  nonchè una scheda illustrativa del decreto appena approvato.

 

Ti ringraziamo per la collaborazione e restiamo a disposizione per ogni chiarimento

 

 

Contatti e info:

Cell.: +393343606666 ore 9-13

Mail: vaccini@psicosardegna.it

 

 

 

1 Il decreto è stato pubblicato in G.U. 282 del 26/11/2021 ed è entrato in vigore il giorno successivo alla pubblicazione (e il Parlamento avrà poi 60 giorni per convertirlo,  anche con eventuali modifiche).

Il decreto va a sostituire integralmente la normativa dettata dal decreto legge 44/2021 (già convertito con legge 76/2021) ed anche dal decreto legge 22/4/21 n. 52 (convertito in legge 87/2021).