Modifiche dell’articolo 9 del DPR 448/88 sull’imputabilità minorile

L’Ordine delle Psicologhe e degli Psicologi della Sardegna esprime preoccupazione per quanto approvato in Consiglio dei Ministri in merito alle modifiche dell’articolo 9 del DPR 448/88 sull’imputabilità minorile.
Le modifiche proposte, sebbene non riguardino l’età imputabile, che resta ferma a quattordici anni, né le possibili riduzioni di pena in considerazione dell’età dell’imputato, introducono però alcuni punti che modificano la logica degli interventi giudiziari sui minori stessi.
Ciò che viene modificata è l’imputabilità presunta. Finora era onere e compito della autorità giudiziaria la valutazione, caso per caso, del livello di maturità della persona minorenne imputata e della consapevolezza critica rispetto al reato commesso. Con la nuova formulazione quest’onere passerebbe invece alla difesa.
Nella attuale formulazione l’articolo 9 del DPR 448/88 prevede che il pubblico ministero e il giudice minorile valutino la personalità del minore e l'ambiente nel quale vive con particolare riferimento alle condizioni personali e familiari, al contesto sociale e ambientale nonché alle sue capacità.
Gli obiettivi di questa valutazione sono quelli di stabilire se il minore ha la capacità di capire e volere al momento in cui ha compiuto il reato, la gravità sociale del reato e, quindi, il peso reale che questo ha nella sua vita e nel suo contesto di riferimento.
Da questo deriva la scelta del percorso da seguire: sanzioni, aiuti su misura e/o eventuali interventi civili a tutela.
Il Giudice e il Pubblico Ministero possono acquisire le informazioni da chiunque conosca il minore e possono consultare professionisti: assistenti sociali, psicologi o educatori.
In genere questo tipo di indagine è svolta dai servizi della giustizia minorile ed è volta ad individuare le risorse da attivare, anche in considerazione delle caratteristiche generali dell’età, della maturità psicosociale, della vulnerabilità, dell’influenza dei pari, della propensione verso il rischio, della percezione distorta della gravità e delle conseguenze del proprio comportamento.
Le modifiche proposte ribaltano questa logica, per cui la valutazione della personalità dell’adolescente deviante diviene eccezione da verificare. Si introduce impropriamente la “capacità di intendere e di volere” in età evolutiva a discapito del processo di responsabilizzazione del minore da sviluppare proprio con l’intervento di giustizia.
Vengono così messe in secondo piano la analisi del disagio psicologico, la trascuratezza, la povertà educativa, i traumi e i contesti familiari profondamente fragili o violenti che spesso costituiscono il background dei comportamenti delinquenziali dei minori. 
L’intervento meramente punitivo, peraltro, è dimostrato non svolgere una funzione deterrente, producendo spesso, al contrario, un aumento di comportamenti antisociali. 
Tutti gli studi in materia evidenziano come la migliore risposta ai comportamenti devianti consista nella sollecitazione di azioni ed esperienze socialmente positive correlate alle capacità di risposta a livello cognitivo ed emotivo.
La psicologia mette in evidenza come il completo sviluppo cognitivo e affettivo non sia per niente completo tra i quattordici e i diciotto anni. Le stesse neuroscienze hanno dimostrato che la corteccia prefrontale (che regola gli impulsi e valuta le conseguenze) si sviluppa pienamente solo intorno ai 20-25 anni. 
Rovesciare quindi l'onere della prova presumendo che un minorenne sia maturo come un adulto ignora la reale maturazione psicologica e cerebrale degli adolescenti.
La linea da seguire per il contenimento dei comportamenti delinquenziali dovrebbe, a nostro giudizio, essere invece quella di rafforzare il sistema di sostegno sociale, intervenendo preventivamente sui contesti di vita, sulla genitorialità, sulla scuola, sulla salute mentale e sulla costruzione di opportunità alternative alla cultura della violenza. 
La risposta della giustizia minorile dovrebbe continuare a mettere al centro la persona minorenne, la valutazione della sua personalità e non il reato in sé e per sé e soprattutto promuovere il benessere le opportunità educative.